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(A) AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN CASO DI SUCCESSIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTO A TERMINE (Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21.12.2012 n. 40)

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta fruizione delle agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991.
In particolare, l’istante chiede se sia possibile godere dello sgravio contributivo in questione nell’ipotesi in cui un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia utilizzato da un’impresa attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 20, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e sia successivamente assunto, ancora come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa con contratto a termine di 12 mesi ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991.
Al riguardo, acquisito il parerela Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell’INPS, rappresenta quanto segue:
Preliminarmente, appare utile ricordare che il beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
In ordine (anche) a tali benefici, al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, l’art. 4, comma 13, della L. n. 92/2012 ha precisato che per “la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (…)”, pur ravvisandosi, formalmente, in tale ipotesi, due diversi datori di lavoro. La citata disposizione ha dunque introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell’agevolazione tra i contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro.
In sostanza, la singola impresa che abbia fruito di agevolazioni attraverso l’utilizzo di lavoratori somministrati e attraverso contratti di lavoro stipulati direttamente con i medesimi lavoratori dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.
In seguito a tale previsione normativa, l’INPS è peraltro intervenuto con il messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012 per informare di aver adeguato la modulistica relativa alle istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi. Per la fruizione dello sgravio di mobilità nei contratti di somministrazione, l’Istituto prevede che l’utilizzatore (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) debba rilasciare all’Agenzia per il lavoro un’apposita autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta.
In forza di quanto sopra, nelle ipotesi prospettate, si ritiene pertanto possibile un cumulo della agevolazione contributiva ma nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

MG

Si segnala che l’interpello è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
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