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(DS) RISPONDE DEL REATO DI LESIONI PERSONALI AGGRAVATE IL CHIRURGO CHE PROCEDA ALL’OPERAZIONE SENZA AVER PROVVEDUTO AL NECESSARIO RICONTRO (Cass. n. 48226 del 13.12.2012)

Costituisce principio di diritto solidamente affermato in sede di legittimità l’affermazione secondo la quale deve considerarsi negligente il comportamento del chirurgo responsabile dell’intervento, il quale, facendo esclusivo affidamento sulla pregressa diagnosi svolta dal suo aiuto e comunicatagli verbalmente in sala operatoria, proceda all’operazione senza aver prima provveduto agli opportuni riscontri.

Questo il caso analizzato e deciso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in commento:

Una paziente, sottopostasi a visita ginecologica presso lo studio privato dell’imputato, a distanza di una quindicina di giorni, secondo le indicazioni che lo specialista le aveva dato, si recava presso la casa di cura nella cui struttura quest’ultimo avrebbe dovuto eseguire, in laparoscopia, l’asportazione dell’ovaio destro, affetto da una cisti. Avendo il medico addetto all’accettazione, in servizio presso il nosocomio, trascritto sulla cartella che l’intervento avrebbe dovuto interessare l’ovaio sinistro e non avendo effettuato, sia l’imputato, in qualità di capo chirurgo, che l’aiuto chirurgo, alcuna verifica di controllo, veniva erroneamente asportato l’ovaio sinistro, non interessato dalla patologia, così procurando l’indebolimento permanente dell’organo preposto alla procreazione.

Nessun principio di affidamento, sottolineano i giudici di legittimità, può invocare a propria discolpa l’imputato, il quale, in spregio alla regola minima di prudenza e diligenza, aveva proceduto all’asportazione chirurgica sulla base di una mera annotazione cartacea, pur proveniente dal medico addetto all’accettazione, senza far luogo in sede preparatoria all’agevole, rapido e sicuro riscontro ecografico.

MG

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