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(DL) L’I.N.A.I.L. NON RISPONDE PER LA RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO (Corte di Appello di Genova n. 593/2012)
L’Ente INPS costituisce l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio ove sia richiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione nel periodo di esposizione all’amianto.
In tal senso, al Corte di Appello di Genova che, con recente sentenza, ha accertato la carenza di legittimazione passiva in capo all’INAIL, convenuto in giudizio unitamente all’INPS, nella controversia promossa dal lavoratore esposto all’amianto e volta all’ottenimento del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, L. 257/1992.
Chiave di lettura della decisione della Corte di merito, la ratio legislativa. Il beneficio dell’accredito figurativo in questione ha, difatti, il precipuo ed unico scopo di garantire al prestatore una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi per l’ottenimento di prestazioni pensionistiche dall’assicurazione generale obbligatoria, giammai delle diverse prestazioni assicurative a carico dell’INAIL.
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