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(DL) LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEI LIMITI DI INDENNIZZO PER I CONTRATTI A TERMINE (Corte Cost. 11.11.2011 n. 303)

La Corte costituzionale, dopo un'attesa durata quasi un anno, si è pronunciata con la sentenza n. 303 emessa il 11.11.2011 sui limiti di indennizzo introdotti dal collegato lavoro (legge 183/2010) per i contratti a termine.

Prima dell'entrata in vigore della riforma, al lavoratore era riconosciuto un risarcimento pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto dalla data di scadenza del contratto a termine sino all'effettiva ripresa del lavoro.

Il risarcimento, inoltre, aumentava in misura direttamente proporzionale alla durata del processo e copriva tutti i periodi in cui il dipendente era rimasto senza occupazione.

Secondo il collegato lavoro, invece, al lavoratore che si vede convertire il contratto spetta esclusivamente un'indennità di importo variabile tra le 2,5 e le 12 mensilità.

La Corte costituzionale ritiene pienamente legittima l'indennità sostitutiva, in quanto chiaramente volta ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'indennità riconosciuta dal collegato lavoro copre soltanto il periodo che passa tra la scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità del contratto, mentre per gli eventi successivi il lavoratore ha diritto al risarcimento nei termini ordinari, e quindi non è esposto al rischio di subire un ristoro insufficiente per colpa dei ritardi del datore di lavoro.

Inoltre, la Corte osserva che il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell'aliunde perceptum e quindi, da questo punto di vista, è addirittura più favorevole al lavoratore.

MG

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