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(DIM) IL DATORE DI LAVORO DEVE SEMPRE VERIFICARE LA REGOLARITA’ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEL DIPENDENTE EXTRACOMUNITARIO (Cass. 31.08.2011 n.32934)
Con sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011, la I Sezione Penale della Cassazione ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro che, in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno.
Ed invero, il datore di lavoro, afferma la Suprema Corte, deve sempre verificare la regolarità del documento e non "fidarsi" di ciò che gli viene riferito dal lavoratore, in quanto non potrà invocare a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario.
Del resto, secondo costante giurisprudenza della Cassazione la responsabilità del datore non è esclusa neppure “dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta del permesso di soggiorno avanzata dallo straniero”.
E neppure esclude la sussistenza della condotta antigiuridica dell’imputato, né la punibilità del reato a lui contestato, “l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri successivamente all’accertamento dell’illecito”.
MG
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