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(DL) IN ASSENZA DI ETERODIREZIONE IL TEMPO TUTA NON COSTITUISCE LAVORO EFFETTIVO E NON SPETTA LA RETRIBUZIONE (Cass. 08.04.2011 n. 8063)
Non deve essere corrisposta una retribuzione aggiuntiva per il tempo necessario ad indossare l’abito da lavoro, purchè la vestizione non avvenga sotto il controllo e nei modi decisi dal datore di lavoro. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 8063/2011.
Secondo i giudici di Piazza Cavour la spettanza della retribuzione dipende dalla previsione o meno all’interno del contratto della “facoltà del lavoratore di scegliere il tempo e il luogo” in cui vestirsi, per esempio presso la propria abitazione. Perché, in quest'ultimo caso tale attività è assimilabile ai comuni “atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa” e dunque “come tale, non deve essere retribuita”.
Al contrario se “l’operazione è diretta dal datore di lavoro” che “ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione” allora si rientra nel tempo di “lavoro effettivo” e spetta la retribuzione.
MG
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