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(DAM) IN SEDE DI GARA DI APPALTO E’ SUFFICIENTE AUTOCERTIFICARE IL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE. (Tar Piemonte, Sez. I – 26/10/2009 n. 2334)
Con la sentenza in commento è stato chiarito che, nell’ambito delle procedura di gara di appalto ad evidenza pubblica, la clausola di un bando di gara che impone ai concorrenti, a pena di esclusione, di dimostrare il possesso del certificato di qualità e dell’attestazione SOA, esclusivamente mediante la produzione del certificato in originale o in copia autentica non può essere ritenuto legittimo, e ciò nel rispetto della normativa sull’autocertificazione di cui al DPR 445/2000
L'art. 15 della Legge n. 3/2003, difatti, integrando l'articolo 77 del D.P.R. n. 445/2000, ha espressamente previsto l'estensione degli istituti di semplificazione anche alle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali.
Per effetto di tale disposizione, di conseguenza, anche se la lex specialis di gara prevede la presentazione di documenti in originale nella fase iniziale della procedura (ovvero all’interno della busta A) le imprese concorrenti possono autocertificare, anche attraverso agevoli modelli opportunamente predisposti dalle stazioni appaltanti più diligenti, praticamente tutti i requisiti di partecipazione, fatti salvi, ovviamente, i controlli sul soggetto aggiudicatario e quelli rientranti nel particolare istituto della verifica ex art. 48 D.L.vo 163/2006.
MA
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