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(DP) LA CONFISCA PUO’ COLPIRE SOLO IL PREZZO DEL PECULATO (Cass. 06.10.2009 n. 38691

La Corte di Cassazione, con la sentenza emarginata, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in riferimento al delitto di peculato, può disporsi la confisca per equivalente, prevista dall’art. 322 ter., ultima parte, cod.pen., soltanto del prezzo e non anche del profitto del reato.
I giudici di legittimità hanno rilevato come l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, ancorato al dato letterale della citata norma, è orientato nel senso che l’anzidetta previsione della confiscabilità per equivalente non sia applicabile in relazione al profitto del delitto di cui all’art. 314 c.p., dovendosi ritenere limitata, invece, al solo tantundem del prezzo del reato.
Le nozioni di profitto e di prezzo del reato, infatti, sono nettamente distinte, intendendosi per il primo il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, e per il secondo il compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito. Pertanto, devono, ritenersi presupposte nella loro diversa valenza tecnica dall’art. 322 ter. del codice penale, non sembrando possibile che con tale norma si sia voluto derogare sul punto.
Pertanto, prosegue la Corte, a fronte della netta distinzione tra le due nozioni, ed in mancanza di una chiara indicazione normativa che attribuisca a tali termini un significato diverso da quello comunemente loro assegnato, deve convenirsi che non è possibile riscontrare alcun elemento idoneo a far ritenere che il legislatore, nella formulazione dell’art. 322 ter. in oggetto, abbia usato il termine “prezzo” in senso atecnico, così da includere qualsiasi utilità connessa al reato.

F.D.S.

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