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(DT) lL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO NON E’ ASSOGGETTATO A RITENUTE FISCALI (Cass., 09.12.2008, n. 28877)
LA Suprema Corte ha ritenuto che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno che realizzi la perdita o la mancata percezione di redditi. In fattispecie di dequalificazione, come pure di demansionamento, non sussisterebbero tali presupposti. Nessuna sottoposizione dunque a ritenute erariali per le somme avanti i detti titoli e riconosciute nel corpo della sentenza. La pronuncia ha segno contrario rispetto alle decisioni di merito della Commissione Tributaria Provinciale e, in sede di gravame, della Commissione Tributaria Regionale, per le quali varrebbe l’ imposizione ai fini IRPEF per tutte le “ somme e i valori comunque percepiti anche a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria relativa a questioni di lavoro" .
Interessante la decisione del supremo collegio, in particolare in un panorama giuridico, ove sembrano ridursi gli ambiti off limits rispetto la soggezione fiscale delle erogazioni comunque connesse al rapporto di lavoro.
DG
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