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(A) NUOVE REGOLE PER LE AZIENDE IN CRISI OPERANTI NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (Decreto Legge, 28.08.2008, n. 134)

Il Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008 ha approvato un Decreto legge in materia di riforma delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. E’ stata così modificata la c.d. Legge Marzano (L. 18 febbraio 2004, n. 39) in modo da poter applicare tale procedura concorsuale anche nei casi in cui le imprese, come nel caso di specie Alitalia, non siano in grado di ristrutturarsi.
L’intento prefissato dal Governo con tale Decreto legge è quello di superare la contrapposizione tra la tutela dei creditori e la conservazione degli organismi produttivi; entrambe le esigenze, infatti, sono finalizzate a soddisfare l’interesse comune al mantenimento in vita dell’impresa, ad evitare la procedura di liquidazione ed a regolare la possibilità di avvalersi degli strumenti flessibili di soluzione della crisi anche in caso di intervento pubblico.
Con tale Decreto viene dunque previsto che, per le imprese che erogano servizi pubblici essenziali, essendo necessario garantire la continuità nella prestazione degli stessi, il commissario straordinario (nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sia dotato di poteri ancora più ampi, ed in particolare del potere di individuare l’acquirente dell’azienda a trattativa privata, ovvero senza una gara fra potenziali acquirenti e ad un valore non inferiore a quello di mercato risultante da una perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, caratterizzata da funzioni di “esperto indipendente”. Inoltre, le operazioni di concentrazione eventualmente previste nel programma non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della normativa antitrust. Le parti sono tuttavia tenute alla previa notifica di tali operazioni all’Antitrust e all’assunzione di impegni a tutela dei creditori per evitare un aumento dei prezzi o l’applicazione di gravose condizioni contrattuali per l’utenza.
Viene specificato, poi, che alle imprese partecipanti del gruppo relativo all’impresa madre, si applica la stessa disciplina prevista per la holding, e che tale nozione di “imprese del gruppo” comprende anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l’impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.
Nel caso di ammissione a tale particolare procedura concorsuale, inoltre, i periodi di consultazione sindacale ai fini delle procedure di mobilità, della procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di trasferimento d’azienda, sono ridotti alla metà e ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali si applicano tutte le agevolazioni previste dalla legge per l’assunzione di lavoratori posti in mobilità, in modo da facilitarne la ricollocazione sul mercato del lavoro.
Il Decreto prevede infine misure relative all’indennizzo per i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti e dispone che la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è esclusivamente a capo della stessa società sottoposta alla procedura concorsuale e delle società da essa controllate. Da ultimo è esclusa la responsabilità amministrativo-contabile degli stessi soggetti, nonché dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

AM

Si segnala che il Decreto legge è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.