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(DCUE) IL DIVIETO DI PUBBLICITA’ IMPOSTO AI DENTISTI NON VIOLA LE REGOLE SULLA LIBERA CONCORRENZA (Corte Giustizia Comunità europee, 13.03.2008, C-446/05)
Sui divieti di pubblicità per i medici, la Corte di giustizia lascia spazio alle regolamentazioni nazionali.
La questione pregiudiziale è arrivata alla Corte Ce su rinvio del tribunale di Bruxelles che aveva avviato un’azione penale nei confronti di un medico che aveva violato la legge 15 aprile 1958, avendo inserito un messaggio pubblicitario del suo laboratorio dentistico nell’elenco telefonico. La normativa belga vieta ogni forma di pubblicità diretta o indiretta “al fine di curare o far curare da una persona qualificata o meno, in Belgio o all’estero, le affezioni … del cavo orale”. Il medico imputato per la violazione di tale normativa sosteneva che un simile divieto era in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di libera concorrenza costituendo un ostacolo alla sua attività professionale.
Nella sentenza depositata il 13 marzo 2008, i giudici comunitari hanno ritenuto compatibile con le norme del trattato Ce in materia di libera concorrenza una normativa interna che stabilisce un divieto assoluto di pubblicità per i dentisti, a condizione che lo Stato non revochi il carattere pubblico della normativa delegando a operatori privati il potere di regolamentazione.
MG
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