Apr

17

08

(A) RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTATORE-SUBAPPALTATORE (Ministero Economia e Finanze, regolamento 25.02.2008)

Il Ministero dell'economia e delle Finanze ha reso note, con il D.M. 25.2.2008, in attesa di pubblicazione sulla G.U., le modalità attuative delle disposizioni, di cui ai commi da 28 a 34 dell'art. 35 della L. 248/2006, di conversione del cosiddetto «decreto Bersani», concernenti la responsabilità solidale dell'appaltatore per i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali, dovuti da parte del subappaltatore in riferimento ai lavoratori utilizzati nell'appalto stesso.

Occorre premettere che le disposizioni in esame troveranno attuazione per tutti i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (rientranti nell'ambito di applicazione sopra delineato), relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (ancora non avvenuta).
Venendo invece all'attuazione pratica delle norme, prima di tutto il subappaltatore è tenuto a comunicare il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera (o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati) all'appaltatore, il quale a sua volta comunica al committente detti dati, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

Attestazione del versamento delle ritenute fiscali
L'impresa subappaltatrice è tenuta ad attestare l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai lavoratori oggetto della comunicazione di cui sopra, mediante la consegna all’impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da redigersi secondo l’apposito modello di cui all’allegato 1 del decreto, nonché delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le caratteristiche di tale apposito modello F24). Il rilascio di detta attestazione esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale, e la consegna della medesima documentazione al committente autorizza quest'ultimo al pagamento, senza il rischio di incorrere nelle sanzioni amministrative già illustrate. La dichiarazione può essere sostituita da un'asseverazione da parte del CAF o del consulente fiscale, redatta secondo il modello di cui all'allegato 2.

Attestazione del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
Inoltre l'impresa subappaltatrice è tenuta ad attestare l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi ed assicurativi rilasciando all’appaltatore un prospetto analitico, redatto in forma libera, dal quale risultino:
· i nomi dei lavoratori all’uopo impiegati;
· le relative retribuzioni;
· i relativi importi contributivi versati.
L'impresa subappaltatrice dovrà inoltre produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS dopo la fine dei lavori, o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento, insieme ad una dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel documento unico si riferiscono anche ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione.
Anche in questo caso la produzione della suddetta documentazione esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale, a la consegna della medesima documentazione al committente autorizza quest'ultimo al pagamento, senza il rischio di incorrere nelle sanzioni amministrative. Segnaliamo infine che anche detta documentazione può essere sostituita da un'asseverazione rilasciata dal CAF o dal consulente fiscale, in base al modello di cui all'allegato 3 del decreto.


MG

Si segnala che il regolamento è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.