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(DM) SUL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA GIUDIZIARIA (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6041 del 6 marzo 2008)

La questione all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda il legittimo esercizio del diritto di cronaca allorché la notizia resa dal giornalista attenga al fatto costituito da una dichiarazione resa in sede giudiziaria.

In tal caso, non può certo ritenersi, che il giornalista sia tenuto a svolgere specifiche indagini sulla attendibilità del dichiarante (testimone, coimputato o “pentito”), poiché tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione, la sua intrinseca rispondenza a verità, laddove il giornalista è tenuto solo ad accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto. Pretendere che il giornalista accerti l’attendibilità del dichiarante e la corrispondenza al vero del contenuto della di lui dichiarazione (ma il principio vale anche per il contenuto di altri atti giudiziari, come ad esempio le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio) comporterebbe o snaturare l’attività del giornalista attribuendogli il compito di indagini giudiziarie (le quali, peraltro, potrebbero sempre essere smentite dall’esito finale del processo) o di fatto impedire l’esercizio della cronaca giudiziaria, fino all’esito della sentenza definitiva, poiché solo con quest’ultima si ha la certezza della verità o meno del contenuto di una dichiarazione resa nel procedimento. Il giornalista deve, tuttavia, indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo che il lettore possa chiaramente intendere se la dichiarazione stessa abbia già avuto un qualche vaglio processuale da parte del magistrato e se dovrà averne altri.

Nell’ambito della cronaca giudiziaria, inoltre, viene in rilievo l’interesse pubblico a quello specifico processo, per le più svariate ragioni, che vanno dalla peculiarità del caso alla notorietà dei personaggi coinvolti. Nell’ambito della cronaca giudiziaria, quindi, l’interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, riportata nell’articolo non proviene dalla qualità del soggetto che la rende ma dall’interesse che l’opinione pubblica ha a quel processo.

MG

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