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LE SPESE LEGALI NON POSSONO ESSERE COMPENSATE IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO (Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.11.2007 n° 23993)

Con la recente sentenza n. 23993 del 19 novembre 2007 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio fondamentale, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che abbia impugnato una cartella esattoriale. La decisione assume fondamentale importanza poiché può, anzi deve, essere analogicamente applicata anche agli innumerevoli ricorsi avverso le sanzioni amministrative del Codice della Strada.
E’ vero infatti come vi sia una tendenza oramai diffusa e costante da parte dei Giudici di Pace di compensare le spese legali anche laddove il riscorso contro la sanzione venga accolto. Se, infatti, il Giudice riconosce l’illegittimità della sanzione elevata, altrettanto dovrà riconoscere al cittadino ingiustamente sanzionato, il diritto al ristoro delle spese legali che questi ha necessariamente dovuto sostenere, non essendo esperto di norme sostanziali e procedurali. Lasciare a carico del cittadino il costo delle spese legali, significherebbe comunque sanzionarlo anche in caso del riconoscimento del proprio diritto all’annullamento della sanzione stessa.
Questo il principio di diritto affermato dalla Sprema Corte:
“il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, secondo comma c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità”.

MG

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