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(DF) CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE (C. Cass., I sez. civ., 19-02-2008, n.4198)

La L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, stabilisce che il tribunale nel determinare l'assegno divorzile a favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascun coniuge e di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che nella disciplina dettata dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, l'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assistenziale, essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri indicati dall'art. 5 e sopra ricordati, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso (v. ex multis, Cass. 19.3.2003, n. 4040; Cass. 7.5.2002 n. 6541; Cass. 15.5.2001 n. 6660).
Nella prima delle due fasi nelle quali l'accertamento si articola il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi a procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Quanto alla successiva determinazione in concreto, oggetto della seconda fase, va ricordato che essa deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 19.3.2003, n. 4040, cit.).
Nella sentenza commentata la Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, ribadito e sottolineato che la determinazione dell'assegno divorzile va effettuata verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ai fini di tale accertamento, correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle disponibilità patrimoniali ( da ultimo Cass. 12.7.2007, n. 15610; Cass. 28.2.2007, n. 4764).

CI

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