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(DLG) RETRODATAZIONE DEL PERIODO DI PRATICA. E’ ESCLUSA LA BUONA FEDE DEL DATORE DI LAVORO NELL’ OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO ALL’ INPGI (Cass., sentenza del 19.10.2007 n. 21957)

La suprema Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabile la disciplina dell’ art. 1189 c.c. in ordine all’ errore scusabile allorquando il datore di lavoro (testata giornalistica) abbia in buona fede pagato al creditore apparente (INPS). Ed infatti è stata sostenuta la non escusabilità del datore di lavoro il quale, avendo adibito ad attività giornalistica un proprio dipendente assunto quale pubblicista, abbia versato i relativi contributi all’ INPS e non già all’ INPGI. Nella fattispecie trattata, è stato sostenuto dal Collegio come il primo non potesse ignorare l’ effettivo contenuto del rapporto ed il conseguente obbligo contributivo. Vieppiù ove anche il Consiglio dell’ Ordine riconosceva al dipendente – proprio in ragione di tale attività – lo svolgimento della pratica professionale. L’ errore scusabile non può quindi invocarsi per evitare il pagamento delle sanzoni di legge derivanti dall’ omesso versamento contributivo.

DG

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