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(DPU) - Pubblicità ingannevole e condizioni di liceità della pubblicità comparativa (Decreto legislativo 02.08.2007 n° 145 , G.U. 06.09.2007)
Le caratteristiche dei beni o dei servizi; il prezzo o modo in cui esso è calcolato; le condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti e la categoria, qualifiche e diritti dell'operatore pubblicitario: sono questi gli elementi di valutazione per determinare se la pubblicità è ingannevole.
Con il decreto legislativo n. 145 del 2 agosto 2007, che attua l'art. 14 della direttiva 2005/29/CE, sono state approvate le nuove disposizioni sulla tutela dei professionisti dalla pubblicità ingannevole e sulle condizioni di liceità della pubblicita' comparativa.
Il particolare, il provvedimento equipara alla pubblicità ingannevole quella che "riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza", quella che in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti "abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani" e quella che "può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza".
Si stabiliscono infine le condizioni di liceità della pubblicità comparativa: essa deve sempre confrontare beni o servizi che soddisfino gli stessi bisogni o che si pongano gli stessi obiettivi, non può denigrare o causare discredito ad altri marchi, non può presentare beni o servizi contraffatti e non può essere ingannevole ai sensi del decreto stesso o degli articoli 21, 22 e 23 del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005)
MG
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