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(DCU) - I PRINCIPALI AZIONISTI NON FANNO INSIDER TRADING SE CONCORDANO TRANSAZIONI PER FAR SALIRE IL TITOLO (CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, SEZ. III, 10.05.2007, CAUSA C-391/04)
Con la sentenza del 10 maggio 2007, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso in materia di interpretazione della direttiva 89/592 sull’insider trading, e più dettagliatamente sulla nozione di “informazione privilegiata” e suo “sfruttamento” ai sensi della normativa comunitaria, concludendo che la fattispecie descritta – riguardante transazioni di borsa precedentemente concordate che avevano determinato un artificioso aumento del prezzo del titolo –, non costituisse sfruttamento di informazione privilegiata.
Poiché tutte le parti in sede transattiva, ha precisato la Corte, disponevano della medesima informazione privilegiata, ciò non ha permesso lo sfruttamento di tale informazione da parte di una controparte ai danni dell’altra.
Fine della tutela delle pratiche di insider trading coperte dalla direttiva 89/592 è infatti, secondo la Corte, quello di garantire la parità dei partecipanti ad una transazione di borsa, evitando appunto che uno di loro, che detiene una informazione privilegiata e si trova perciò in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori, ne tragga profitto a scapito dell’altro, che ignora tale informazione.
La Corte di giustizia conclude con il seguente principio di diritto:
“benché transazioni di borsa concordate tra principali azionisti, che determinino un artificioso aumento del prezzo del titolo, non costituiscano in sé sfruttamento di informazione privilegiata, secondo la più recente normativa comunitaria potrebbero costituire manipolazione del mercato”.
MG
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