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(DT)- LA CONCILIAZIONE TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE NON VINCOLA IL GIUDICE TRIBUTARIO (Cass. sez. tributaria 28 giugno 2007 n. 14911)

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore non può essere una prova chiave nella successiva causa per il rimborso di imposta.
Secondo la Corte: “del resto, la qualificazione data dal giudice di merito, riguardo alle attribuzioni erogate in forza degli accordi di conciliazione raggiunti in sede di processo del lavoro, non può vincolare il giudice tributario in base alle parole usate nel testo dell’accordo, dovendosi quello attenere ad una pluralità di elementi, anche esterni a quell’atto, ivi compresi gli elementi valutabili come presunzioni, ossia quei fatti indirettamente capaci di dare certezza alle proprie conclusioni” e soprattutto i giudici di legittimità ritengono “non improbabile ma anzi piuttosto comprensibile” che le parti facciano apparire “per comune convenienza” le erogazioni elargite e accettate dal lavoratore come attribuzioni non tassabili, in quanto aventi natura risarcitoria.
In sostanza, l’atto negoziale dimostra il raggiungimento di un accordo tra le parti in causa ma non costituisce verità fiscale.

SC

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