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(DL)- RISARCIMENTO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA (TRIB.SIRACUSA,22.11.2006)
Nella pronuncia in esame viene richiamato il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa di cui all’art. 2116 comma 2 c.c. sorge solo in presenza di due presupposti: inadempienza contributiva del datore di lavoro e la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale.
Fermo il diritto del lavoratore a chiedere in qualsiasi momento al datore di lavoro il versamento dei contributi evasi ove ancora non prescritti, in caso di maturata prescrizione la misura del risarcimento non corrisponde all’importo delle somme non versate ma, a seconda dei casi, al rimborso della somma eventualmente versata dal lavoratore per la costituzione di una rendita vitalizia o alla condanna del datore di lavoro alla costituzione di tale rendita ovvero al pagamento della maggior somma che il lavoratore avrebbe dovuto precepire a titolo di pensione se fossero stati regolarmente versati i contributi.
SC
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