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(DL)- DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO (CASS.SEZ.LAV.,09.03.2007,N.5545)

La decadenza dall’impugnazione del licenziamento, decorsi 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, preclude l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso e, di conseguenza, la tutela risarcitoria di diritto comune, dal momento che ne viene a mancare il presupposto, tanto a titolo di responsabilità contrattuale quanto a titolo di responsabilità extracontrattuale. In entrambi i casi, la decadenza del potere, da parte del giudice, di conoscere dell’illegittimità del provvedimento risolutorio, fa venire meno la configurabilità, da un lato, dell’inadempimento, alla base della responsabilità contrattuale, dall’altro del fatto illecito, quando non connotato da elementi ulteriori di illeicità, fonte imprescindibile della responsabilità extracontrattuale.
E’ quanto affermato dalla Suprema Corte che, con la pronuncia in epigrafe, si inserisce nel solco del recente orientamento del Giudice di legittimità, ma si pone in contrasto con l’indirizzo impresso dalla stessa Corte nel recente passato (Cass. 1757/1999), in base al quale la decadenza dall’impugnazione preclude al lavoratore la sola possibilità di ricorrere alla tutela risarcitoria di cui all’art. 18 St. Lav., restando fermo, per converso, il potere del giudice adito di conoscere incidenter tantum della legittimità del licenziamento, al fine di apprestare la tutela risarcitoria per inadempimento contrattuale ovvero extracontrattuale.

FF

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