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(DPR)- SISTEMI DI SICUREZZA TRAMITE L'UTILIZZO DI DATI BIOMETRICI RICAVATI DALL'IMPRONTA DELLA MANO E DALL'IMMAGINE DEL VOLTO (PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY DEL 01.02.2007)
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha indicato le condizioni di legittimità dei sistemi di vigilanza nelle aziende commerciali attraverso l’utilizzo di dati biometrici ricavati dall’impronta della mano e dall’immagine del volto.
L’utilizzo di dati biometrici risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati. In particolare, il ricorso a questa tipologia di trattamento appare lecito e proporzionato quando i beni commercializzati abbiano un notevole valore e nella zona vi sia un alto tasso di criminalità, tenendo conto anche dell’esclusiva finalità perseguita, ovvero quella di limitare l’accesso ai soli soggetti autorizzati e del fatto che il modello, memorizzato su smart card e protetto con chiave crittografica, sia destinato a restare nell’esclusiva disponibilità dell’interessato.
Tuttavia, afferma il Garante, “risulta necessario che il sistema basato sulla geometria della mano sia privo dell’immagine dell’interessato e di indicazioni nominative (essendo sufficiente attribuire a ciascun interessato un codice individuale), (…) la società dovrà fornire anche a chi non intenda consentire il trattamento di dati biometrici, unitamente al codice individuale, un supporto sprovvisto di immagine dell’interessato. L’identità di quest’ultimo potrà essere comunque verificata agevolmente dal personale di vigilanza confrontando l’immagine digitalizzata (raccolta in precedenza e memorizzata in una banca dati della società) con quella ricavata mediante la telecamera posta nella bussola (…)La società dovrà raccogliere il consenso degli interessati (per l’utilizzo dei dati biometrici); in relazione all’eventualità che taluno non possa o non intenda aderire alla rilevazione biometria deve essere predisposto un sistema alternativo di identificazione. L’esistenza di modalità alternative di accesso al complesso deve essere evidenziata chiaramente nell’informativa resa agli interessati”.
SC
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