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(A)- OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE O NELLE UNITA' PRODUTTIVE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI (DECRETO LEGISLATIVO 06.02.2007,N.25)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007 in attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia.
Il presente decreto si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori e per le eventuali violazioni prevede sanzioni fino a 18.000 Euro.
È però previsto un periodo transitorio. Infatti, il suddetto decreto legislativo si applica:
· dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008 solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.
L’informazione e la consultazione, le cui modalità saranno previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, riguardano:
· l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
· la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
· qualsiasi decisione che sia suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
MG
Si segnala che il testo del decreto legislativo è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.