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(DC)- CONTATTI CON LA CLIENTELA SELL'IMPRESA CONCORRENTE:INSUSSISTENZA DI CONCORRENZA SLEALE (TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE,20.06.2006)
L’eventuale contatto dei clienti della società concorrente (in assenza di prove di acquisizione illecita di tabulati) non costituisce di per sé meccanismo di concorrenza parassitaria ma, al contrario, libero esercizio della concorrenza in un fisiologico rapporto di competizione concorrenziale (anche quando si traduca nell’acquisizione di componenti dell’altrui clientela), incombendo su colui che lamenta l’attività di concorrenza sleale, attuata mediante sottrazione della lista clienti, l’onere di provare che la stessa sia consegnata all’imprenditore concorrente dagli ex collaboratori, non sussistendo scorrettezza professionale nella lecita facoltà dell’ex dipendente di utilizzare le cognizioni acquisite nell’attuazione della prestazione di lavoro (essendo entrate a far parte del suo patrimonio personale di esperienz), salvo che non si tratti di segreti aziendali o di conoscenze non accessibili (Tribunale di Torino aprile 2004).
Non costituisce infine neppure concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente passato alle dipendenze di un’impresa concorrente delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla quale egli proviene (Tribunale di Roma marzo 2003).
SC
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