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(DM)- DIFFAMAZIONE:ESIMENTE DEL DIRITTO DI CRITICA (CASS.SEZ.V PENALE,23.02.2007,N.7662)

Con sentenza n. 7662 del 23 febbraio 2007 la Suprema Cassazione ha ribadito che la critica deve essere riferita a fatti di pubblico interesse realmente accaduti, affinché all’autore possa riconoscersi l’esimente dell’esercizio di un diritto.
Il diritto di critica ed il diritto di cronaca si differenziano perché per l’esercizio di quest’ultimo il limite della continenza (ovvero le modalità espressive) è assai meno rigido ma non sono diversi per i due diritti i presupposti della verità del fatto attribuito e l’interesse pubblico al fatto narrato e/o criticato richiesti per riconoscere l’esimente dell’art. 51 c.p.
Vero è che la verità assoluta non esiste e che due narrazioni dello stesso fatto possono presentare divergenze, a volte anche marcate, ma ciò non può accadere per specifici comportamenti attribuiti ad una persona.
Non vi è dubbio che il fatto che costituisce oggetto della critica debba essere vero, perché non è ammissibile attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili.

SC

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